Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Quote esecuzione

Ati - Qualificazione
QUESITO del 11/01/2007

Un appalto pubblico di lavori per la costruzione della nuova scuola è stato aggiudicato all’ATI tra le imprese A e B che hanno costituito una associazione temporanea di imprese per l’esecuzione delle opere relative alla categoria principale OG1 rispettivamente per il 53% e 47%. Successivamente le due imprese hanno deciso di formare un consorzio per l’esecuzione unitaria dei lavori di cui alla categoria OG1 ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 554/99 chiamato C in cui però non vengono rispettate le percentuali di partecipazione in quanto l'impresa A partecipa al 99% e la B all’ 1% Secondo le imprese questa nuova società è abilitata ad eseguire tutte le lavorazioni della categoria OG1 per cui di fatto al terme dei lavori, siccome per la qualificazione ci si riferisce alle percentuali di partecipazione, la A dovrebbe avere una certificazione sul 99% dei lavori della OG1 e la B dell’1%. E’ corretta tale interpretazione o cozza con il principio che ogni impresa riunita devono eseguire i lavori nella percentuale al raggruppamento e che quindi tale percentuale si riporta anche nelle eventuali società costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori. Anche ai fini fiscali l’impresa B ritiene che deve emettere fatture solo per l’1% dei lavori di cui alla OG1. Attendo una Vs risposta Saluti

Lavori di ristrutturazione edilizia in ambito penitenziario, gara informale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006. La gara è stata aggiudicata ad una costituenda A.T.I. orizzontale con quote di partecipazione 51% la capogruppo e 49% la mandante. Prima dell’affidamento le due imprese hanno formalizzato l’associazione temporanea con una scrittura privata autenticata dal notaio recepita nel contratto stesso sottoscritto dalla capogruppo in rappresentanza dell’A.T.I. Ad esecuzione avanzata dei lavori le due imprese costituenti il raggruppamento scrivono alla stazione appaltante “dichiarando” di aver modificato le quote di partecipazione riducendo al 27% circa la quota della capogruppo ed aumentando al 73% circa la quota della mandante, che nel frattempo ha presentato istanza di concordato preventivo “in bianco” con continuità aziendale. Contestualmente chiedono di emettere le fatture in ragione delle quote di partecipazione modificate. Si precisa che la stazione appaltante aveva concesso alla mandante di fatturare i primi due S.A.L., esaurendo così la sua quota di partecipazione. Il R.U.P. è dell’avviso che la fatturazione debba essere effettuata nel rispetto delle quote di partecipazione dell’atto costitutivo che fa parte degli accordi contrattuali. Infatti la variazione non autorizzata, mai formalizzata, delle quote è da ritenersi illegittima. Inoltre non impegna la stazione appaltante in quanto eventualmente derivante da un accordo interno al raggruppamento. E’ anche improponibile che la capogruppo abbia una quota di minoranza. Si chiede conferma della correttezza di questa posizione, già resa nota all’appaltatore, che appare rispettosa del contratto e delle norme in materia di appalti pubblici.

In gare di appalto di servizi e forniture l'art. 83, comma 8, del D. Lgs 50/2016, trattando dei requisiti speciali, prevede che per gli RTI nel bando possano essere indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti. Chiedo se nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, prevedendo ad esempio che la mandataria debba possedere almeno il 60% dei requisiti e le mandanti almeno il 20%, debba poi esserci corrispondennza tra queste percentuali e le quote di esecuzione. Per cui se si possa ammettere un raggruppamento formato da due imprese dove la mandataria possiede il 100% dei requisiti (e quindi risulta rispettata la prescrizione del 60%), e anche la mandante una percentuale del 100% (quindi rispettata la prescrizione del 20%), ma dove la mandataria esegue il 58% e la mandante il 42%.

In riferimento a gare di servizi in caso di partecipazione di RTI verticale come ci si comporta per garantire il rispetto della corrispondenza (ribadita in giurisprudenza) tra quota di qualificazione (da non confondere con la quota di partecipazione, che è libera) e quota di esecuzione? Mi riferisco al caso in cui oltre al fatturato specifico(servizi analoghi) vengano richiesti altri requisiti che sono frazionabili e cumulabili (si pensi ad un fatturato globale, all'organico, come nelle gare di progettazione).In questi casi è sufficiente verificare che il mandante sia solo qualificato per il fatturato specifico (servizo anaologo), oppure occorre verificare la quota di apporto anche degli altri altri requisiti? Cioè se la prestazione secondaria che esegue il mandante è pari al 20% del complessivo appalto, occorre verificare che apporti il requisito del fatturato globale e organico in misura corrispondente al 20%?Oppure basta verificare che gli stessi siano apportati in misura maggioritaria dalla mandataria (come il bando tipo anac sembra chiedere) per cui è sufficiente che il mandante sia qualificato solo sulla prestazione secondaria indipendentemente dalla quota di apporto degli altri requisiti?